Al fine di garantire la sua autonomia e libertà, è riconosciuta al
presidente della Repubblica la non-responsabilità per qualsiasi atto
compiuto nell'esercizio delle sue funzioni. Le uniche eccezioni a questo
principio si configurano nel caso che abbia commesso due reati
esplicitamente stabiliti dalla Costituzione: l'alto tradimento (cioè l'intesa con Stati esteri) o l'attentato alla Costituzione
(cioè una violazione delle norme costituzionali tale da stravolgere i
caratteri essenziali dell'ordinamento al fine di sovvertirlo con metodi
non consentiti dalla Costituzione).
In tali casi il presidente viene messo in stato di accusa dal
Parlamento riunito in seduta comune con deliberazione adottata a
maggioranza assoluta (continua)
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