La legge, in gazzetta ufficiale dal 23 luglio 2008, prevede l’immunità per le alte cariche dello Stato. Sono previsti però alcuni limiti a questa immunità. Tra questi limiti, dopo l'approvazione di un emendamento presentato dal Pd, c'è quello che precisa che l'immunità non si estende in caso di cambio di carica, anche nel corso della stessa legislatura: se il presidente del Consiglio venisse nominato presidente della Repubblica, perciò, il lodo Alfano non gli si applicherebbe più, mentre gli si applicherebbe se succedesse a se stesso a Palazzo Chigi. Ciò deriva dal fatto che la non reiterabilità della sospensione, come si è visto, ha un'unica eccezione: la nuova nomina a presidente del Consiglio nel corso della legislatura.
Il testo, di un solo articolo, prevede che i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri siano sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione (continua)
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1442):
Presentato dal Ministro della giustizia (Alfano) il 2 luglio 2008.
Assegnato alle commissioni I (affari costituzionali) e II (giustizia) riunite, in sede referente, il 3 luglio 2008.
Esaminato dalle commissioni riunite l'8 e il 9 luglio 2008.
Esaminato in aula il 9 luglio 2008 e approvato il 10 luglio 2008.
Senato della Repubblica (atto n. 903):
Assegnato alle commisioni 1ª (affari costituzionali) e 2ª (giustizia) riunite, in sede referente, il 10 luglio 2008.
Esaminato dalle commissioni riunite il 14, 15, 16 e 17 luglio 2008.
Relazione scritta annunciata il 18 luglio 2008 (atto n. 903-A) relatori sen. Vizzini e Berselli.
Esaminato in aula il 21 luglio 2008 e approvato il 22 luglio 2008.
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