giovedì 2 luglio 2009

Art. 1. (Diritto all'oblio su internet).


1. Salvo che risulti il consenso scritto dell'interessato, non possono essere diffusi o mantenuti immagini e dati, anche giudiziari, che consentono, direttamente o indirettamente, l'identificazione della persona già indagata o imputata nell'ambito di un processo penale, sulle pagine internet liberamente accessibili dagli utenti o attraverso i motori di ricerca esterni al sito in cui tali immagini o dati sono contenuti, quando sono trascorsi:

a) tre anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per una contravvenzione;

b) cinque anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è inferiore a cinque anni di reclusione;

c) dieci anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è superiore a cinque anni di reclusione;

d) quindici anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è superiore a dieci anni di reclusione;

e) venticinque anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è superiore a venti anni di reclusione.

2. Le immagini e i dati di cui al comma 1 devono essere definitivamente rimossi e cancellati quando è trascorso un anno dal momento in cui è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, se è stato pronunciato decreto di archiviazione o se è intervenuta sentenza definitiva di proscioglimento, anche a seguito di revisione.

3. Le immagini e i dati di cui al comma 1 devono essere definitivamente rimossi o cancellati quando sono trascorsi due anni dal momento in cui è intervenuta o è stata dichiarata una causa di estinzione del reato o della pena (continua)

XVI LEGISLATURA -CAMERA DEI DEPUTATI N. 2455


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