La trattazione che abbiamo condotto nel corso dei capitoli che precedono ci consente di procedere alla formulazione di alcune considerazioni di ordine conclusivo, specifiche sul problema della Loggia P2 e del suo inserimento nella vita del Paese. L'esame di queste situazioni ci consente in primo luogo di ribadire con fermezza il rilievo assoluto che la Loggia P 2 ha rivestito nelle vicende della vita nazionale, intrecciandosi ad essa secondo trame che, se non completamente conosciute, non è possibile ignorare o ridurre ad interpretazioni di basso profilo. Questa è stata peraltro la valutazione che l'opinione pubblica - alla quale sola, si spera, troppo affrettatamente si è inteso fare riferimento, in pur autorevole sede, quando sì è parlato di "improvvisati tribunali di opinione" - ha istintivamente fornito al momento della pubblicazione delle liste, con un generale movimento di allarme e di necessariamente generica riprovazione (continua)
(Legge 23 settembre 1981, n. 527)
(Legge 23 settembre 1981, n. 527)
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