mercoledì 3 settembre 2008

Abuso d'ufficio

L'abuso d'ufficio è il reato previsto dall'art. 323 del codice penale ai sensi del quale:
1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazioni di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
Il reato di abuso d'ufficio è stato oggetto di due recenti riforme legislative che ne hanno modificato incisivamente la disciplina: si tratta della riforma attuata con la legge 86/1990 e la riforma del 1997 operata con la Legge 234/1997. Tali riforme hanno operato una netta distinzione del reato di abuso d'ufficio rispetto a quanto invece sopposto al Tribunale amministrativo regionale e oggetto di abuso di potere, quale figura sintomatica dell'annullabilità dei provvedimenti amministrativi.

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