martedì 18 settembre 2007

Protocollo d'intesa sulla riforma pensionistica.

Quasi tutte le parti attrici del recente accordo negoziale sulla previdenza hanno giudicato - anche con i diversi distinguo - sostanzialmente giusto il compromesso raggiunto per il superamento della “legge Maroni”, con una riforma più equa e trasparente.

Tenuto conto che, in mancanza dell’articolato applicativo, l’accordo ad oggi è ancora alquanto nebuloso, allo scopo di rendere più comprensibile l’effetto reale delle novità si propone lo schema che sintetizza i principali criteri che si andrebbero ad introdurre.

Tab. A

Parametri nuovi riforma

decorrenza

vigente

01.01.08

01.07.09

01.01.11

01.01.13

durata

18 mesi

18 mesi

18 mesi

24 mesi

età minima

57

58

59

60

61

anzianità

35

35

36

36

36

quote

92

93

95

96

97


Da subito si ha modo di osservare come, più che a criteri omogenei ed oggettivi, la riforma s’ispiri ad alchimie, quasi certamente legate a proiezioni contabili basate sulle evidenze degli archivi INPS; con regole che allargano o restringono tempi/età/quote in funzione di risultati prefissati da raggiungere (e comunque, secondo uno scadenziario “di uscite di cassa”).

Paradossalmente, mentre l’iniqua “legge Maroni” (discutibili i 60 anni d’età, ma chiaramente deliberato il vincolo) introduceva un chiaro “scalone”, con un criterio oggettivo e stabile nel tempo (anche tenuto conto degli ulteriori incrementi d’età anagrafica, fissati ed oggettivi), la riforma in discussione rappresenta l’elaborato di un “machiavellismo aritmetico” che non pone al centro il destinatario della riforma (il lavoratore) bensì insegue e persegue il raggiungimento di un prefissato “arido equilibrio finanziario”, con parametri instabili e crescenti.

Lo stesso Prodi, che qualche giorno fa aveva anticipato di avere individuato risorse che avrebbero permesso di modificare l’iniqua legge, trionfante ha poi proclamato che l’intera riforma è stata definita senza alcun ulteriore esborso od onere: poiché la matematica non è un’opinione è da chiedersi, se la torta è sempre la stessa, si è sicuri di aver introdotto criteri oggettivamente più equi?

Le parti sociali si sono rese realmente conto dei costi-benefici? Forse c’è un po’ di disinformazione!

Inoltre, poiché i recenti provvedimenti adottati per l’innalzamento dei minimi pensionistici attingono “a regime” alle stesse disponibilità INPS (dopo l’una tantum conferito attraverso il c.d. tesoretto l’onere ricadrà interamente sulle casse previdenziali), insorge il sospetto che nel complesso “abaradan” partorito dai ministeri finanziari siano pure compresi detti nuovi “propagandati” oneri (che resteranno a carico esclusivo del mondo del lavoro). Di ciò nessuno ha preso spunti e men che meno ha evidenziato i risvolti.

Qualcuno potrà obiettare che gli adeguamenti riguarderanno coloro che hanno versato contributi lavorativi, in verità permane quella confusione fra previdenza e assistenza che ha portato al collasso l’autonomo equilibrio del sistema previdenziale.

Ritornando ai nuovi criteri previdenziali riassunti nella tabella “A”, si ha comunque modo di evidenziare incongruenze ed iniquità discriminanti, accentuate anche dall’età anagrafica dei soggetti interessati.

Risulta del tutto evidente che, al di là di qualunque criterio che si intende adottare, che consideri cioè l’età anagrafica, gli anni di contribuzione o la combinazione di entrambi (quota), è fondamentale che questo rimanga il più possibile stabile ed eventualmente univocamente progressivo. Una giusta progressione graduale e qualunque possibile equità dipendono, infatti, dalla stabilità nel tempo di qualunque nuovo criterio.

Dalla lettura della tabella A invece si evince invece che:

1) il primo adeguamento risulta eccessivamente morbido rispetto ai più forti presupposti che si prevede di introdurre solo 18 mesi dopo. Pur avendo di fatto innalzato di un solo anno la quota (da 92 a 93) attraverso l’innalzamento dell’età minima a 58 anni, si rileva che vengono mantenuti per ben 18 mesi detti parametri.

2) Dal primo luglio 2009, invece, non solo è previsto un incremento di due anni della quota (da 93 a 95), in pratica ottenuto sia con l’innalzamento del vincolo dell’età minima di accesso (59 anni) che l’aumento del minimo degli anni di contributi (36), ma viene prevista un’identica durata dei nuovi parametri richiesti (18 mesi); ciò nonostante l’incremento dei parametri è doppio rispetto al passaggio 2007-2008 (+1 anno di età anagrafica e + 1 anno di contributi versati).

3) Come d’incanto, dall’1.01.2011, si ripropone un addolcimento parziale nel nuovo scaglione (quota 96); pur registrandosi l’incremento a 60 anni dell’età anagrafica minima per poter accedere al pensionamento, il mantenimento degli anni contributivi (36) associata alla medesima ampiezza-durata per i nuovi paletti (18 mesi) mostra una palese iniquità di metodo rispetto al periodo precedente.

4) Ancor più addolcito appare il criterio applicato dall’1.01.2013 che, innalzato di un ulteriore anno per l’età anagrafica minima (61), porta a 97 la quota definita e per la durata di ulteriori 24 mesi (otto mesi in più rispetto a prima).

Alla fine risulta del tutto evidente come il compromesso raggiunto sembra più rivolto a conseguire un provvedimento politico volto ad accattivarsi consensi elettorali nell’immediato che ad introdurre criteri equi, che fissino parametri univoci che, al di là del divenire più penalizzanti, assicurino la necessaria trasparente gradualità dei provvedimenti.

In sintesi: senza ombra di dubbio è chiaro come, in pratica, più che introdurre scalini univoci ed armonizzati (indipendentemente dall’eventuale inasprimento progressivo), ci si prefigge di introdurre una temporanea “finestra di esodo” per i primi diciotto mesi (dall’1.1.2008, pur avendo innalzato di un anno l’età anagrafica per l’accesso alla pensione di anzianità si mantiene eccessivamente ampio il periodo di vigenza: almeno rispetto al successivo scaglionamento). Risulta, infatti, maggiormente rigido il "nuovo scalone" avente decorrenza 1° luglio 2009 (che passa da quota 93 a quota 95 e, per di più con l'ulteriore vincolo dell’età anagrafica). Dall’1.01.2011, tornerebbe ad attenuarsi la gradualità degli effetti restrittivi.

Appare, peraltro, anche evidente - dalla lettura della tabella A - il fatto che oltre ad adottare sistemi non omogenei, innalzando apparentemente solo di un anno l’età anagrafica degli aspiranti pensionandi, resta anche un forte condizionamento di rigide date di decorrenza.

Inoltre, una qualunque quota dovrebbe prevedere l’individuazione dei periodi attraverso somme oggettive (ad esempio: quota 95 non è solo il risultato della somma 59+36, ovvero 60+35, ma anche di periodi frazionati quali ad esempio 59,5+35,5 ovvero 60,4+34,6). Infine il voler “persistere” con le “finestre” d’esodo (vincolo artatamente adombrato) costituisce un ulteriore onere a carico del lavoratore; ritardando la decorrenza dell’effettiva applicabilità dei criteri di calcolo.

1 commento:

Enrico Seffer ha detto...

senza voler ricorrere a cabalistiche formule matematiche, ma rivolgendoci solo alla più comune ma altrettanto antica forma: la poesia, possiamo dire:

gira, vota e furrìa,
u citrolo i l'urtulano
curre drittu
in c.... a ttìa!

meditate gente, meditate ...